Licenza per il Trasporto dei Rifiuti

Albo Nazionale Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia

P.zza della Borsa, 14

34121 TRIESTE (TS)

AUTODEMOLIZIONI WILMER SRL

Numero Iscrizione TS00450 Prot. n.1450/2017 del 21/02/2017

Provvedimento di Rinnovo

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Iscrizione N: TS00450

Il Presidente

della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo d’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo pervenuta telematicamente in data 29/12/2016, integrata in data 16/01/2017 e integrata in data 18/01/2017 registrata ai prott. n. 0010025/2016, n. 0000317/2017 e n. 0000412/2017;

Preso atto che l’impresa è autorizzata con determinazione nr. 2303 del 26/09/2013 rilasciata dalla Provincia di Pordenone, per l’impianto sito in via Pordenone, 64, Comune di Budoia (Pn);

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 01/02/2017 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all’Albo nella categoria 5 classe F dell’impresa AUTODEMOLIZIONI WILMER SRL;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 01/02/2017 di revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. 2148500292648 di data 16/02/2012 prestata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) per l'importo di Euro 51.645,69 per la categoria 5 classe F accettata con provvedimento del Presidente della Sezione del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 1762/2012 del 29/02/2012;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 01/02/2017 con cui è stata accettata la garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. 370724998 di data 16/01/2017 prestata da Generali Italia S.p.A. per l’importo di Euro 51.645,69 per la categoria 5 classe F dell’impresa AUTODEMOLIZIONI WILMER SRL.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

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istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia

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34121 TRIESTE (TS)

AUTODEMOLIZIONI WILMER SRL

Numero Iscrizione TS00450 Prot. n.1450/2017 del 21/02/2017

Provvedimento di Rinnovo

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DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L’impresa

Denominazione: AUTODEMOLIZIONI WILMER SRL

Con Sede a: BUDOIA (PN)

Indirizzo: VIA PORDENONE, 64

CAP: 33070

C. F.: 00579840935

è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

5 - F

Inizio validità: 21/02/2017

Fine Validità: 21/02/2022

Responsabile tecnico:

MARIUZ PAUL

codice fiscale: MRZPLA65B28Z404F

abilitato per la categoria e classe: 5 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: AW721DR

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFC3580105192198

Spessore: 5 MM

Altezza Sponde: 90 MM

Note: AUTOVEICOLO CON PIANALE PARZIALMENTE SCARRABILE

Targa: BW683MS

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFC65A0005333257

Note: USO PROPRIO - PIANALE PARZIALMENTE SCARRABILE

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: AW721DR

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Albo Nazionale Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia

P.zza della Borsa, 14

34121 TRIESTE (TS)

AUTODEMOLIZIONI WILMER SRL

Numero Iscrizione TS00450 Prot. n.1450/2017 del 21/02/2017

Provvedimento di Rinnovo

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Targa: BW683MS

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati:

[16.01.04*]

Art. 3

La revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa n. 2148500292648 di data 16/02/2012 dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti nella categoria 5 classe F deliberata dalla Sezione nella seduta del 01/02/2017.

Art. 4

La garanzia finanziaria di cui all’art. 3 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell’iscrizione all’Albo. Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.

Art. 5

(prescrizioni)

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

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Provvedimento di Rinnovo

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8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 6

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 21/02/2017

Il Segretario

Il Presidente

- dott. Michele Bossi -

- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016)

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